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Cancellazione del volo a causa del Coronavirus. I diritti dei passeggeri a seguito dell’art. 88 bis della Legge 27 del 2020

12/05/2020 07:44

La diffusione del Coronavirus, dapprima in Italia e, poi, negli altri Paesi Europei e, infine, nel resto del mondo ha comportato grandissimi disagi all’economia.

Uno dei settori maggiormente colpiti è quello del trasporto aereo.

Già alla fine del mese di Febbraio 2020 molti Paesi hanno emanato provvedimenti con i quali è stato vietato l’ingresso ai passeggeri italiani o, più in generale, dei viaggiatori provenienti dall’Italia.

Contestualmente, il Governo Italiano ha provveduto a chiudere, sino alla fine del mese di aprile 2020, lo spazio aereo tra l’Italia e la Cina.

A seguito di questi drastici provvedimenti, finalizzati a limitare la diffusione del Covid-19, tutti i vettori hanno cancellato molti dei propri voli creando gravissimi disagi ai numerosi passeggeri che hanno visto la propria prenotazione aerea cancellata nel giro di poche ore e, quindi, senza alcun congruo preavviso.

Ebbene, nel caso in cui il vettore aereo, a causa del Covid-19, abbia cancellato il proprio volo, quali sono i diritti dei passeggeri?

La Commissione Europea, con i propri orientamenti interpretativi del 18 marzo 2020 relativi ai diritti dei passeggeri “nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19ha fatto chiarezza sul punto, specificando in modo chiaro come, a seguito della cancellazione del volo dal parte del vettore, il passeggero abbia diritto ad ottenere il rimborso del prezzo del biglietto acquistato e non usufruito.

Nello specifico, la Commissione Europea ha chiarito in modo inequivocabile come spetti esclusivamente al passeggero la possibilità di scegliere, a fronte della cancellazione subita, tra un buono del valore del biglietto acquistato ovvero il rimborso del prezzo del biglietto stesso.

Nonostante quanto sopra il governo italiano, con la legge n. 27/2020, che ha convertito il decreto legge 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), ha introdotto l’art. 88 bis il quale prevede la facoltà della compagnia aerea, a propria discrezione e senza necessità di alcuna accettazione dal parte del passeggero, di emettere in favore di quest’ultimo – in caso di cancellazione del volo a seguito del Covid-19 - un voucher di un importo pari al costo del biglietto acquistato, da utilizzarsi entro un anno dalla sua emissione.

Pertanto ad oggi, ed in attesa di eventuali modifiche che verranno apportate sull’attuale testo normativo italiano, laddove il passeggero abbia subito una cancellazione del proprio volo a causa dell’emergenza Covid-19 è stata concessa la facoltà alla compagnia aerea, senza necessità di alcuna accettazione da parte del passeggero, di emettere in favore di quest’ultimo – ed in luogo del rimborso del prezzo del biglietto acquistato - un voucher della validità di un anno.

Il predetto voucher dovrà essere emesso dalla compagnia aerea entro trenta giorni dalla data richiesta da parte del passeggero.

Pertanto, se avete subito una cancellazione della vostra prenotazione aerea dovuta al Coronavirus, e la compagnia aerea non vi ha offerto né il rimborso del biglietto acquistato, e nemmeno un voucher di un importo pari al prezzo del biglietto stesso, inviate tramite il sito www.volanorimborsi.it o attraverso l'applicazione Volano Rimborsi, la vostra richiesta in pochi semplici passi:

- Selezionare come disagio subito la voce “Volo cancellato

- Selezionare nelle ore di ritardo i numeri “00:00”

- Compilare la sezione relativa al volo e nella sezione “Note” inserire la voce “Coronavirus”.

Una volta ricevuta la vostra richiesta di rimborso penseremo noi, in maniera totalmente gratuita, a farvi ottenere il rimborso del prezzo del biglietto ovvero un voucher del valore pari al prezzo del biglietto stesso!